PPWR: cos’è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e cosa cambia per le aziende

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Pubblicato come Regolamento UE 2025/40 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applicherà pienamente a partire dal 12 agosto 2026. Nasce nel contesto del Green Deal europeo e degli obiettivi di economia circolare dell’Unione, con lo scopo di ridurre i rifiuti da imballaggio, favorire riciclo e riutilizzo e armonizzare le regole tra tutti e 27 gli Stati membri.

Rispetto al quadro normativo precedente, il cambiamento è strutturale. Il PPWR è un regolamento, non una direttiva: si applica direttamente senza necessità di recepimento nazionale, con regole identiche per chiunque produca, importi, distribuisca o utilizzi imballaggi nel mercato europeo.

In questo articolo spieghiamo cos’è il PPWR, a chi si applica, cosa cambia per la progettazione degli imballaggi, quali sono gli obiettivi di riciclo previsti e come le aziende possono prepararsi a questo scenario normativo.

Che cos’è il PPWR e perché è stato introdotto

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è la normativa europea volta a regolare l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea come Regolamento UE 2025/40, si sostituisce alla precedente Direttiva 94/62/CE, introducendo una novità sostanziale: il regolamento è direttamente applicabile e vincolante in tutti i 27 Paesi UE. Non ci sono margini per interpretazioni nazionali difformi, a differenza della vecchia direttiva.

Questo cambio di strumento normativo non è casuale. L’obiettivo della Commissione Europea è garantire condizioni di parità per tutte le imprese che operano nel mercato unico, europee ed extra-UE, e ridurre le distorsioni competitive generate da approcci legislativi divergenti.

Inoltre, il Regolamento UE 2025/40 ha la finalità di ridurre i rifiuti da imballaggio e aumentare il riutilizzo e il riciclo, in linea con gli obiettivi di economica circolare prefissati dal Green Deal europeo.

Quando entra in vigore il Regolamento PPWR

Il nuovo regolamento imballaggi ha seguito un iter preciso. Pubblicato ufficialmente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 gennaio 2025, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Dal 12 agosto 2026 le sue disposizioni saranno pienamente operative per gli operatori economici, con applicazione diretta in tutta Europa. Da quella data, gli Stati Membri non potranno imporre requisiti nazionali supplementari in contrasto con il regolamento.

È però importante distinguere tra entrata in vigore e applicazione dei singoli obblighi. Il PPWR prevede scadenze differenziate per alcune delle sue disposizioni più specifiche:

  • I requisiti di riciclabilità e i divieti sugli imballaggi non necessari entreranno in vigore progressivamente, con target fissati per il 2030.
  • I requisiti di contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica seguono anch’essi un calendario graduale, con soglie crescenti verso il 2035 e il 2040.
  • La Commissione Europea pubblicherà atti delegati che definiranno gli standard tecnici operativi: questi documenti attuativi sono fondamentali per capire come applicare concretamente le disposizioni e vanno monitorati con attenzione.

Il 2026 è quindi l’inizio di un percorso virtuoso: la maggior parte delle disposizioni più stringenti entreranno a regime tra il 2030 e il 2040, ma i tempi tecnici necessari per adeguare progetti, processi e fornitori rendono utile avviare l’analisi con ampio anticipo.

Data

Evento

15 gennaio 2020

Approvazione del Green Deal europeo

9 febbraio 2021

Piano d’Azione per l’Economia Circolare

22 gennaio 2025

Pubblicazione del Regolamento UE 2025/40

11 febbraio 2025

Entrata in vigore del PPWR

12 agosto 2026

Applicazione generale agli operatori economici

A chi si applica il PPWR: imballaggi e soggetti coinvolti

Il perimetro del regolamento PPWR è volutamente ampio. Riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale (cartone, plastica, vetro, metallo, legno, tessuto ecc.) e dall’ambito di utilizzo: sono coinvolti sia gli imballaggi industriali sia quelli domestici.

Il regolamento distingue tre categorie principali di imballaggio:

  • Imballaggio per la vendita (primario): quello che il consumatore finale acquista insieme al prodotto; ha la funzione di contenere e proteggere il bene nel punto vendita.
  • Imballaggio multiplo (secondario): quello che raggruppa più unità di vendita, usato per la gestione a scaffale o per l’organizzazione logistica nei punti di distribuzione.
  • Imballaggio per il trasporto (terziario): quello che facilita il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci lungo la supply chain.

Ogni categoria porta con sé requisiti e responsabilità specifiche. E l’intera filiera è coinvolta, non solo chi produce imballaggi. Il PPWR si rivolge in modo esplicito a:

  • Fabbricanti, chi produce o fa progettare l’imballaggio e vi appone il proprio marchio;
  • Produttori di imballaggi: chi immette per la prima volta l’imballaggio sul mercato nazionale;
  • Importatori: chiunque importi imballaggi o prodotti già imballati da Paesi Extra-UE;
  • Distributori e fornitori: gli attori logistici lungo la catena di approvvigionamento che distribuiscono gli imballaggi, garantendo la tracciabilità e il rispetto delle norme di etichettatura;
  • Gestori dei rifiuti, i soggetti pubblici e privati coinvolti nella raccolta, selezione e riciclo;
  • Utilizzatori finali e aziende di confezionamento, cioè tutte le imprese che utilizzano gli imballaggi per proteggere, spedire o vendere prodotti.

Quest’ultimo punto merita attenzione. Se la vostra azienda acquista imballaggi da un fornitore per spedire o vendere i propri prodotti nel mercato europeo, il PPWR vi riguarda. Avete responsabilità attive nell’assicurarvi che gli imballaggi che utilizzate siano conformi ai requisiti del regolamento.

Per noi di Schiassi, questo è coerente con una visione del packaging che abbiamo da sempre: il ruolo dell’imballaggio non è quello di semplice contenitore, ma di strumento di comunicazione integrata, efficienza logistica e rispetto ambientale. Il PPWR rende questa prospettiva non solo una scelta strategica, ma un obbligo normativo. L’imballaggio deve rispondere a precisi requisiti tecnici, ambientali e documentali per poter circolare nel mercato europeo.

Cosa cambia per la progettazione degli imballaggi

Il PPWR introduce requisiti più specifici e vincolanti rispetto alla Direttiva che lo precede. Non si limita a fissare obiettivi di riciclo da raggiungere a valle della filiera: scende nel merito della progettazione dell’imballaggio, definendo caratteristiche che ogni packaging dovrà possedere.

Le principali aree di intervento riguardano:

  • Riduzione delle sostanze pericolose: il regolamento limita o vieta l’uso di determinate sostanze nei materiali da imballaggio. Tra le più citate ci sono i PFAS, composti sintetici usati per rendere impermeabili alcuni imballaggi a contatto con alimenti o prodotti umidi. Vengono definiti “inquinanti eterni” perché non si degradano in natura, accumulandosi nei suoli, nelle acque e negli organismi viventi. La loro presenza negli imballaggi è destinata a essere progressivamente eliminata.

  • Riciclabilità effettiva: gli imballaggi dovranno essere progettati per poter essere effettivamente raccolti, selezionati e riciclati su larga scala. La distinzione è rilevante: non è sufficiente che un materiale sia teoricamente riciclabile, occorre che lo sia nella pratica, nei sistemi di raccolta differenziata e negli impianti di selezione esistenti. Questo ha implicazioni dirette sulla scelta di materiali, adesivi, inchiostri, laminazioni e accoppiamenti.

  • Contenuto minimo di materiale riciclato: per gli imballaggi in plastica sono previste percentuali minime di contenuto riciclato. Le soglie variano in base alla categoria di imballaggio e si applicheranno gradualmente a partire dal 2030, con obiettivi più ambiziosi verso il 2040.

  • Minimizzazione di peso e volume: il PPWR introduce criteri espliciti per limitare il cosiddetto “empty space”, lo spazio vuoto all’interno della confezione. Gli imballaggi non devono eccedere le dimensioni strettamente necessarie a proteggere il prodotto. Un’indicazione che può sembrare ovvia, ma che nella pratica viene spesso disattesa, in particolare nell’e-commerce, dove imballaggi sovradimensionati rispetto al contenuto aumentano i costi di spedizione e di smaltimento.

  • Riutilizzo: per alcune categorie di imballaggi, il regolamento prevede obiettivi di riutilizzo. Le aziende dovranno valutare se e dove è tecnicamente e igienicamente praticabile sostituire imballaggi monouso con soluzioni riutilizzabili.

  • Compostabilità: per specifiche categorie di imballaggi leggeri (come alcune buste per alimenti freschi o imballaggi a contatto diretto con materiale organico) la compostabilità potrà essere una caratteristica richiesta o incentivata.

  • Etichettatura armonizzata: il PPWR prevede l’introduzione di un sistema uniforme di etichettatura degli imballaggi a livello europeo, con l’obiettivo di rendere più chiare le istruzioni per la raccolta differenziata, riducendo la confusione del consumatore generata dalla convivenza di sistemi di simboli diversi nei vari Paesi.

PPWR, riciclo ed economia circolare: gli obiettivi europei

Il PPWR non è una norma isolata. Si inserisce in un disegno più ampio che ha preso forma con il Green Deal europeo, approvato nel gennaio 2020, e con il Piano d’Azione per l’Economia Circolare del febbraio 2021. L’obiettivo comune è una trasformazione strutturale del modo in cui produciamo, usiamo e gestiamo i materiali, con l’imballaggio tra i flussi prioritari di intervento.

Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio sono espressi in termini di peso pro capite rispetto ai valori del 2018:

  • -5% entro il 2030
  • -10% entro il 2035
  • -15% entro il 2040

Parallelamente, il regolamento fissa obiettivi minimi di riciclo per singolo materiale da raggiungere entro il 2030:

Materiale

Obiettivo di riciclo al 2030

Totale (tutti i materiali)

70%

Carta e cartone

85%

Vetro

75%

Acciaio

80%

Alluminio

60%

Plastica

55%

Legno

30%

 

Questi numeri hanno implicazioni concrete per le aziende. La domanda da porsi non è più solo “questo imballaggio è riciclabile?”, ma “viene effettivamente riciclato nei sistemi di raccolta esistenti?”. La differenza tra riciclabilità teorica e riciclabilità effettiva può essere ampia, e il PPWR spinge a lavorare su entrambi i fronti: scelta dei materiali in fase di progettazione e compatibilità con le infrastrutture di raccolta e selezione nei mercati di destinazione.

Sul fronte del cartone e della carta, il target dell’85% è ambizioso ma coerente con le caratteristiche intrinseche del materiale. Il cartone ondulato è tra i materiali da imballaggio con i tassi di raccolta e riciclo più elevati in Europa, grazie alla sua composizione monomateriale e alla consolidata organizzazione della filiera cartaria. Tuttavia, riciclabilità effettiva significa anche qualità del materiale a fine vita: un imballaggio in cartone con inchiostri non idonei o con laminazioni plastiche non separabili può compromettere la qualità del riciclo anche se raccolto correttamente.

Per le aziende che utilizzano imballaggi in plastica, il percorso è più impegnativo. L’obiettivo del 55% di riciclo entro il 2030, combinato con i requisiti di contenuto minimo di riciclato, implica una revisione delle scelte materiali già in fase di progettazione.

Questo è il contesto in cui il cartone ondulato merita una valutazione approfondita. La riciclabilità effettiva, la leggerezza, la resistenza meccanica adattabile ai diversi contesti d’uso e la versatilità in fase di progettazione lo rendono compatibile con molti dei requisiti del PPWR. Non è una scelta automatica: ogni progetto ha le sue esigenze funzionali, logistiche e di costo. Ma è un materiale che vale la pena considerare in modo strutturato, specialmente quando si devono anche soddisfare nuovi obblighi normativi.

Come prepararsi al PPWR: cosa possono fare le aziende

Il 12 agosto 2026 è la data di applicazione generale del Regolamento PPWR e diverranno obbligatori alcuni degli adempimenti previsti nel piano di attuazione progressivo del Regolamento.

Questi i passaggi operativi da considerare:

  1. Mappare gli imballaggi utilizzati.
    Il primo passo è una fotografia chiara di tutti gli imballaggi che la vostra azienda usa, produce o immette sul mercato. Imballaggi primari, secondari, terziari: ogni categoria porta con sé caratteristiche e obblighi diversi.
  2. Verificare materiali, formati e funzioni.
    Una volta censiti gli imballaggi, occorre verificare i materiali con cui sono realizzati: composizione, eventuale presenza di sostanze problematiche come i PFAS, separabilità dei componenti, compatibilità con i sistemi di raccolta differenziata nei mercati di destinazione.
  3. Valutare riciclabilità effettiva, peso, volume e spazio vuoto.
    Il PPWR non guarda solo alla composizione materiale, ma anche alla proporzione tra imballaggio e prodotto contenuto. Un imballaggio sovradimensionato rispetto al suo contenuto è un elemento di rischio normativo. Misurare il rapporto tra volume interno e volume del prodotto è un’operazione concreta che può essere fatta già oggi.
  4. Chiedere documentazione tecnica ai fornitori.

    La disponibilità di questa documentazione è un indicatore precoce della preparazione del fornitore rispetto al nuovo scenario normativo.

  5. Pianificare l’aggiornamento delle etichettature.
    Il PPWR prevede un sistema di etichettatura armonizzata, che al momento è ancora in fase di definizione. Monitorare l’evoluzione degli standard tecnici e pianificare l’aggiornamento delle informazioni per la raccolta differenziata richiede tempo: è un’attività da anticipare rispetto alle scadenze operative.

  6. Scegliere partner tecnici in grado di supportare progettazione e ottimizzazione.
    Il PPWR non è un tema che si gestisce solo con il reparto legale o acquisti. Richiede competenze progettuali: la conformità passa per la scelta dei materiali, la geometria dell’imballaggio, la compatibilità con i sistemi di riciclo esistenti. Un fornitore che si limita a produrre su specifica non è sufficiente: serve un interlocutore capace di valutare queste variabili a monte.

In Schiassi operiamo come partner strategici, perché il nostro approccio si basa sulla co-progettazione insieme ai responsabili aziendali per ottimizzare l’intera catena logistica e l’impatto ambientale.

Nel contesto del PPWR, lavorare in questo modo significa affrontare le domande rilevanti prima che il packaging sia definito: materiali, volumi, resistenza, riciclabilità e documentazione. Tutti aspetti che è molto più efficiente gestire a monte che correggere quando la norma è già in vigore.

Faq

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicato come Regolamento UE 2025/40. Disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti, incrementare il riciclo effettivo e armonizzare le regole tra tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Soluzioni personalizzate
in cartone ondulato